Whistleblowing Lotus Cookers

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

 

La presente procedura, approvata dalla Società, previa informativa alla rappresentanza sindacale territoriale, è diretta a regolare e gestire le segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società effettuate ai sensi della normativa in materia di “whistleblowing” come regolata dal D.Lgs. n. 24/2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e descrivere le misure di protezione dei soggetti tutelati dalla medesima, con espresso richiamo alla disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001. La presente procedura è conforme altresì alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della LOTUS S.p.A., di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo di LOTUS Sp.A.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (LOTUS S.p.A.), tra cui:

  • appalti pubblici;
  • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
  • tutela dell’ambiente;
  • radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • salute pubblica;
  • protezione dei consumatori;
  • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate in caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali dovrà farsi ricorso alle apposite procedure istituite dall’Ente. Sono escluse dalle predette tutele, altresì, le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.

Non sono inoltre ammesse e vengono sanzionate le SEGNALAZIONI fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

SOGGETTI/PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE (CD. WHISTLEBLOWER)

Il Whistleblower è la persona che segnala.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

  • lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese;
  • persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

CANALI PER LA SEGNALAZIONE – COME SEGNALARE

Canali interni

Inviando una PEC o una e-mail alla Responsabile esterno della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (anche RPCT) Avv. Alda Zaccariotto: segnalazioniwb@zhri8.com

È possibile utilizzare il modulo rinvenibile nell’area intranet e nel sito internet della Società e allegato alla presente procedura.

È, altresì, possibile effettuare la segnalazione contattando direttamente la RPCT Avv. Alda Zaccariotto al n. 0438/1963521.

Canale esterno – gestito da ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – quando: il canale interno non è previsto o non è attivo; la segnalazione interna non ha avuto seguito; il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni)

Tutte le segnalazioni sono gestite direttamente dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le istruttorie relative a segnalazioni aventi ad oggetto condotte che integrano gli estremi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 (cd reati presupposto).

Tutela della riservatezza

In ogni caso viene garantita la riservatezza del Segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

Tempistiche della gestione della segnalazione

  • avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
  • riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

Svolgimento dell’istruttoria

Al ricevimento della Segnalazione, la RPCT competente appositamente individuato

  • rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all’invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta da un componente del Comitato);
  • svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
  • archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
    • manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
    • accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
    • produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il RPCT ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell’archiviazione;

  • redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti all’Ente, per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
  • se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell’ordine;
  • comunica alla persona segnalante l’esito finale dell’istruttoria, e adotta ogni consequenziale provvedimento.

Come previsto dall’art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal RPCT deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al predetto, dandone contestuale notizia al Segnalante. La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

MISURE DI PROTEZIONE

Protezione dalle ritorsioni

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Sono considerate ritorsioni: “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a.           al momento della Segnalazione, l’autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);

b.          la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni

Misure di sostegno

È istituito presso l’ANAC ed è pubblicato sul sito, l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.

Inversione dell’onere della prova

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare l’estraneità alla segnalazione incombe su colui che la ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto professionale (Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l’applicazione della relativa normativa) o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.